Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sull'utilizzo di questi dispositivi da parte delle associazioni di volontariato di Protezione Civile.
Il comma 5 dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 172 del 6 novembre 2008 modifica l'articolo 177 del "Nuovo Codice della Strada" inserendo nella lista dei mezzi che possono utilizzare i dispositivi acustici supplementari di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche i mezzi di protezione civile. Con la riunione del 04 dicembre 2008, che si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile, istituita con Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 3548 del 18 luglio 2008, cui fa parte la F.I.R. C.B. - S.E.R. e A.N.P.AS., con la presenza del Direttore del Servizio del Volontariato e Relazioni Istituzionali e Internazionali del Dipartimento della Protezione Civile "Agostino Miozzo" che ha ricordato che il Decreto Legge 172 del 6 novembre 2008 ha esteso l’utilizzo dei dispositivi acustici e luminosi di emergenza (sirene e lampeggianti blu) anche ai mezzi di protezione civile (proposti dal DPC). Il direttore del Servizio del volontariato del Dipartimento "Agostino Miozzo" ha chiesto la partecipazione della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile, per la stesura di una bozza di regolamentazione da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le seguenti indicazioni:
1. Installazione fissa solo su automezzi di proprietà di associazioni iscritte al elenco nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile e/o agli albi o registri regionali;
2. Utilizzo solo con attivazione/autorizzazione scritta di una autorità di protezione civile e nei casi previsti dalla effettiva necessità;
3. Per gli automezzi privati in comodato all’associazione per l’espletamento di attività di soccorso (esempio tipico i autoveicoli utilizzati come Radiomobili degli iscriti F.I.R. C.B. - S.E.R.) Il presidente potrà chiedere l’accredito del mezzo alla motorizzazione per poter disporre di una autorizzazione all’uso del lampeggiatore removibile che durante il non uso dovrà essere conservato in posto non visibile dall’esterno.
Si riporta l'articolo del Decreto Legge n. 172 del 6 novembre 2008 che modifica l'art. 177 del Codice della Strada.
Art. 8. Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi
5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «, di protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
Si riporta l'articolo 177 del Codice della Strada, (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), modificato dall'articolo 8 del Decreto Legge n. 172 del 6 novembre 2008. In giallo le modifiche riportate:
Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati.
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